In Italia il Parlamento, con la
legge Comunitaria 2003, ha delegato il Governo a predisporre le modifiche a Codice Civile e TUIR, al fine di imporre l'utilizzo degli IFRS non solo ai
bilanci consolidati delle società quotate (come richiede il regolamento comunitario 1606/02), ma anche ai
bilanci d'esercizio sia delle entità quotate, che di numerosi soggetti non quotati, come:
le banche;
le società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico;
le imprese assicurative (queste ultime solo per il consolidato; anche per quello d'esercizio solo se sono quotate e non redigono il consolidato).
A metà
settembre 2004 il Governo, rispondendo ad una interrogazione parlamentare, ha però dichiarato poco realistica la possibilità di predisporre le modifiche normative, entro il 2004, necessarie per l'applicazione degli IAS ai bilanci individuali, ferma restando l'intenzione di estendere l'obbligo dei consolidati ai soggetti individuati.
A inizio
ottobre 2004 il Governo, rispondendo ad una risoluzione parlamentare, ha dichiarato che tali propositi non potranno essere raggiunti entro la scadenza dell'esercizio della delega, per cui dal 2005 gli IAS saranno applicati ai soli bilanci consolidati di società quotate.
Secondo la
bozza di dlgs in esame nel corso del Consiglio dei Ministri del
26/11/04 oltre alle società quotate, anche le banche, gli enti finanziari soggetti a vigilanza da Bankit e gli emittenti di strumenti finanziari diffusi presso il pubblico, dovranno presentare i consolidati IAS. Chi presenterà il consolidato IAS, assieme alle relative controllate, potrà conformare anche i propri bilanci individuali ai nuovi standard contabili internazionali già dal 1 gennaio 2005 (l'obbligo scatterà infatti solo dal 2006). Una possibilità di opzione per il consolidato IAS sarebbe riservata anche alle imprese a loro volta controllate da società quotate, banche ed emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico. Norme ad hoc per le assicurazioni.